L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito l’illegittimità dell’erogazione mensile del TFR in busta paga, fuori dai casi previsti dall’art. 2120 c.c. L’anticipazione può avvenire solo in specifiche condizioni. Gli accordi collettivi o individuali che prevedano altrimenti sono inefficaci, con rilevanti conseguenze ispettive.
Con la nota n. 616 del 3 aprile 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha risposto a una richiesta dell’Ispettorato di Milano circa la legittimità di una prassi osservata sul territorio: il versamento mensile del TFR direttamente in busta paga. Tale prassi, diffusa dopo il termine del regime sperimentale previsto dalla L. 190/2014 (1° marzo 2015 – 30 giugno 2018), non è più giustificabile in base alla normativa vigente.
L’art. 2120 c.c. disciplina il TFR come quota di retribuzione differita, destinata a essere corrisposta alla cessazione del rapporto di lavoro. Lo stesso articolo prevede solo tre casi in cui il lavoratore può richiederne l’anticipazione:
- almeno 8 anni di anzianità;
- richiesta per spese sanitarie straordinarie o acquisto prima casa per sé o figli; fino a un massimo del 70% dell’importo maturato.
La norma consente alla contrattazione collettiva o ai patti individuali di stabilire condizioni migliorative, ma ciò non legittima la corresponsione mensile automatica del TFR in busta paga. In assenza di specifici accordi validi, tali erogazioni mensili sono qualificate come retribuzione ordinaria, con conseguente obbligo contributivo. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4670/2021 ha confermato tale interpretazione.
Per le aziende con oltre 50 dipendenti, l’obbligo di versamento delle quote TFR al Fondo Tesoreria (istituito con legge 296/2006) rafforza il principio dell’indisponibilità del TFR salvo i casi previsti dalla legge.
Dal punto di vista ispettivo, se rilevata l’erogazione indebita di TFR, il personale dell’Ispettorato del Lavoro è tenuto a intimare al datore di lavoro l’accantonamento delle somme tramite provvedimento di disposizione (ai sensi dell’art. 14, D.Lgs. 124/2004).
In caso di inadempimento, si applica una sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro, con importo fisso di 1.000 euro, senza possibilità di diffida.
Normativa di riferimento
- Art. 2120 Codice Civile
- L. n. 190/2014 (regime sperimentale TFR in busta paga)
- L. n. 296/2006, commi 756-757 (Fondo Tesoreria INPS)
- D.M. 30 gennaio 2007
- D.Lgs. n. 124/2004, art. 14
- Cass. ord. n. 4670/2021