Con l’inizio del 2025, i nuovi lavoratori autonomi che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali INPS degli artigiani e dei commercianti potranno beneficiare di una rilevante agevolazione contributiva: uno sconto del 50% sui contributi IVS (invalidità, vecchiaia, superstiti) per i primi 36 mesi di attività.
L’agevolazione è stata introdotta dall’articolo 1, comma 186, della Legge n. 207/2024 ed è stata illustrata nel dettaglio dalla Circolare INPS n. 83/2025.
Chi può accedere all’agevolazione
Possono beneficiare dello sconto:
- i titolari di ditte individuali, compresi quelli in regime forfettario;
- i soci di società di persone e di capitali;
- i familiari collaboratori, ovvero coadiuvanti e coadiutori;
- tutti i soggetti che, per la prima volta nel 2025, si iscrivono alle gestioni speciali autonome degli artigiani o commercianti.
Requisiti essenziali
Per ottenere lo sconto è necessario:
- che l’attività sia avviata nel 2025;
- che l’iscrizione alla gestione speciale INPS avvenga per la prima volta nello stesso anno.
La data di inizio dell’attività e la data di iscrizione alla gestione possono anche non coincidere, ma entrambe devono ricadere nel 2025.
Contributi ridotti… ma non tutti
La riduzione del 50% si applica esclusivamente ai contributi IVS. Rimangono invece dovuti per intero:
- il contributo di maternità (€7,44 annui);
- l’aliquota aggiuntiva dello 0,48% per l’indennizzo in caso di cessazione dell’attività commerciale (per chi è iscritto alla gestione commercianti).
Continuità dell’iscrizione: attenzione ai tempi
La fruizione dell’agevolazione è subordinata alla continuità dell’iscrizione: eventuali interruzioni possono far perdere il beneficio. Un esempio chiarisce meglio:
Se un lavoratore autonomo apre una posizione il 5 marzo 2025 e la chiude il 5 febbraio 2027, può comunque riattivarla il 15 marzo 2027 mantenendo lo sconto. Ma se la riattivazione avviene il 20 aprile 2027, perderà il diritto alla riduzione, perché il mese di marzo 2027 non sarà coperto da contribuzione.
Effetti sulla pensione
Anche con la contribuzione ridotta, il lavoratore può vedersi riconosciuto l’intero anno ai fini pensionistici se il contributo versato è almeno pari al minimale. In caso contrario, si procederà a un riproporzionamento dei mesi ai fini dell’anzianità contributiva.
Compatibilità con il regime forfettario previdenziale
Per chi avesse già aderito al regime forfettario previdenziale previsto dalla legge 190/2014 (con riduzione del 35% dei contributi), è possibile revocare tale opzione e aderire alla nuova agevolazione al 50%. In questo caso, al termine dei 36 mesi, il contribuente potrà eventualmente tornare a beneficiare del regime contributivo agevolato al 35%.
Questa misura rappresenta un’opportunità concreta per incentivare nuove iniziative imprenditoriali, alleggerendo il peso contributivo nei primi tre anni di attività. Il nostro studio è a disposizione per assistere chi desidera valutare l’adesione e curare ogni aspetto formale, fiscale e previdenziale legato a questa importante novità.
Normativa di riferimento
- Legge n. 207/2024, art. 1, comma 186
- Circolare INPS n. 83/2025
- Legge n. 190/2014 (regime forfettario contributivo)